I bilanci degli ultimi anni sono stati caratterizzati per molte aziende industriali dalla presenza spesso consistente di crediti d’imposta formatisi ex L. 160/2019 e successive a fronte dei cosiddetti ‘Investimenti 4.0’ in beni strumentali nuovi che rispettano le caratteristiche descritte nell’allegato A, Legge n. 232 del 2016.
L’agevolazione, dal punto di vista economico, apporta un beneficio assimilabile alla fattispecie dei contributi in conto impianti. Sull’argomento il documento OIC 16 chiarisce che i contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali vanno rilevati a conto economico con criterio sistematico, lungo la vita utile dei cespiti.
Contestualmente l’azienda consegue un credito d’imposta, in quanto sempre secondo l’OIC “il diritto a compensare debiti tributari rappresenta una forma di realizzo assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato“.
La rappresentazione in bilancio può avvenire a mezzo di uno dei due seguenti metodi:
– con il metodo diretto i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferiscono;
– con il metodo indiretto i contributi sono rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi” e poi imputati a conto economico tra gli “altri ricavi e proventi”
Il secondo metodo è sicuramente l’esposizione preferibile, tenendo conto della peculiare natura di questa agevolazione. Il disposto di Legge prevede difatti la non imponibilità del contributo, mentre l’ammortamento del cespite è fiscalmente deducibile secondo le disposizioni ordinarie del TUIR.
Resta da chiarire come queste poste debbano essere esposte nel rendiconto finanziario, che le aziende, anche se per legge non assoggettate all’obbligo di allegarlo al bilancio civilistico, dovranno pur sempre inserire in un Business Plan.
Il rendiconto finanziario è lo strumento che aiuta a comprendere come l’impresa nel corso del periodo in oggetto abbia generato e utilizzato le disponibilità di cassa, ed ha grande utilità anche in fase previsionale.
Nella costruzione del rendiconto finanziario (con riferimento in particolare al rendiconto ottenuto col cosiddetto metodo indiretto), l’esposizione delle poste di bilancio relative ai crediti d’imposta richiede qualche riflessione, soprattutto se l’entità dei benefici assume una certa rilevanza in proporzione alle altre poste ordinarie.
Nell’esercizio di messa in funzione (cd. ‘connessione’) dell’investimento, si creano in partita doppia le due voci di credito d’imposta nell’attivo e di parallelo risconto nel passivo.
Queste due poste, nel periodo in cui vengono rilevate contabilmente, devono essere correttamente identificate sia nel bilancio sia nel rendiconto al fine di permettere al lettore la comprensione dell’operazione ed il loro reale impatto sui flussi finanziari, evitando la commistione con i crediti per imposte ordinarie e i risconti relativi alla gestione operativa corrente.
Il credito d’imposta fornirà un beneficio di cassa in termini di minori uscite nel corso dei tre/cinque esercizi successivi (a seconda della Legge in vigore nell’esercizio in cui si è formato) mentre il risconto passivo ne è la contropartita economica.
Il risconto passivo nasce con l’obiettivo di normalizzare a conto economico il beneficio conseguito lungo il periodo di ammortamento del cespite cui si riferisce, e non genera movimenti monetari.
Lo IAS7 sulle operazioni non monetarie recita “Molte attività di investimento e di finanziamento non hanno un impatto diretto sui flussi finanziari correnti anche se esse influiscono sul capitale e sulla struttura dell’attivo di un’entità. L’esclusione delle operazioni non monetarie dal rendiconto finanziario è coerente con l’obiettivo del rendiconto finanziario poiché queste operazioni non comportano flussi finanziari nell’esercizio corrente”
Negli esercizi in cui il cespite viene ammortizzato, andrebbero quindi eliminati a mezzo rettifica dal rendiconto sia la voce di ‘altri ricavi’ per contributi sia la pari corrispondente variazione di risconti classificati tra le ‘Altre passività’. L’eliminazione di queste due voci (previa opportuna riconciliazione e annotazione della rettifica) permette quindi la sterilizzazione di movimenti non monetari che non hanno rilevanza nel rendiconto finanziario.